Presidente
Dott. Sergio Perconti (Medicina Generale)
Vicepresidente
Dott. Giovanni Gentile (Radiologia)
Segretario
Dott. Alberto La Mantia (Oculistica)
Tesoriere
Dott. Giuseppe Maniaci (Radiologia)
Consiglieri
Dott. Dario Buccheri (Cardiologia) (Segretario Nazionale Federspecializzandi)
Dott. Giuseppe Antista (Geriatria) (Webmaster)
Dott. Salvatore Marasà (Anatomia Patologica)
Dott. Giovanni Candela (Anestesia e Rianimazione)
Dott. Giuseppe Miceli (Oculistica)
Dott.ssa Daniela D'Angelo (Geriatria)
Dott.ssa Eugenia Di Stefano (Medicina Legale)
Federspecialista
Dott. Gigi Tramonte
(Medicina Generale e Specialista in Dermatologia)
Coordinatore Regionale Sezione FIMMG Formazione Sicilia
Referente Locale Futuri Specializzandi A.A. 2011-2012
Dott. Fabio Fazzari
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E' costituita con sede in Via del Vespro n. 137 presso l'Istituto
di Biochimica (accanto Medicina Legale), un'associazione culturale denominata "A.M.I.F. Associazione Medici in Formazione". L’associazione avra' durata
illimitata. La sede potra' essere trasferita per semplice decisione del
Consiglio Direttivo, il quale potra' anche deliberare l'apertura
di sedi secondarie.
ART. 2
FINALITA' E SCOPI
L'associazione "A.M.I.F. Associazione Medici
in Formazione"
è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di
lucro, ed è regolata dalle vigenti norme previste per gli enti non commerciali
di tipo associativo.
Essa si propone di:
a) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale;
b) promuovere l'incontro, la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti
scientifico-culturali con Istituti e Società Scientifiche
e con ogni altro Ente o Associazione impegnato nella tutela della
professione medica e della Salute dei cittadini;
c) tutelare i diritti lavorativi e professionali dei medici specializzandi
svolgendo funzioni di riferimento e, all'occorrenza, di controparte
alle Università, alla Regione, ai Ministeri della Salute
e dell'Università, nonchè a tutti gli altri
Organi competenti preposti;
d) promuovere l'integrazione fra il sistema formativo del
medico e la società;
e) promuovere programmi ed iniziative culturali e ludiche volte
a rinsaldare lo spirito corporativo, l'aggiornamento scientifico
e professionale e la solidarietà all'altro, fondamento
del Sapere medico;
f) supportare e promuovere le attività scientifiche, culturali,
sportive, sociali ed economiche dell'Università;
g) promuovere le attività ludiche, ricreative, aggregative
con finalità benefiche;
h) promuovere ogni iniziativa atta alla realizzazione di uno sviluppo
sociale vincolato ai valori della solidarietà e della promozione
umana;
i) diffondere l'idea dell'associazionismo e rafforzare
il movimento.
Per favorire il raggiungimento delle suddette finalità,
l'associazione si propone di promuovere inziative sociali,
culturali e sportive quali:
1) produrre e divulgare materiale informativo (giornali, bollettini, riviste, audiovisivi etc.)
e
gestire ogni altra iniziativa editoriale;
2) gestire servizi di informazione, orientamento scolastico e professionale, di tutorato ai laureati e agli studenti presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia;
3) promuovere e organizzare incontri e scambi internazionali tra laureati presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
4) gestire direttamente campi di lavoro internazionali;
5) organizzare corsi di formazione, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni
radiofoniche e
televisive, ed ogni altra manifestazione scientifica e culturale che risulti
idonea al
raggiungimento delle finalità associative;
6) raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti privati, pubblici, religiosi e da
singole persone;
7) svolgere attività in regime di convenzione o accreditamento con le
amministrazioni
pubbliche;
8) cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia
private che
perseguano finalità analoghe o che comunque siano in sintonia con le
finalità
dell'associazione;
9) ogni altra attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali
nei confronti dei soci e
partecipanti nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
10) ogni altra attività ai sensi della normativa vigente sugli enti
non commerciali.
ART. 3
Per conseguire gli obbiettivi indicati nell'art. 2, l'Associazione
potrà presentare progetti, richiedere contributi, partecipare
ad appalti, gare, trattative private, stipulare convenzioni
e/o concludere accordi con gli Enti locali (Comuni, Comunità Montane,
Provincie), con Regioni Italiane, con Enti di sviluppo, Enti
Non Commerciali, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS), Consorzi, Gruppi professionali, Centri di ricerca e Università locali, nazionali ed estere, consulenti esterni.
Per il suo funzionamento, l'Associazione si avvale, promovendolo, dell'impegno lavorativo, anche volontario, dei propri soci.
Essa potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti,
attarverso l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di prestazione occasionale, o di lavoro subordinato.
I rapporti patrimoniali, derivanti da tali collaborazioni e prestazioni, soggiacciono alla normativa di cui al capo II del decreto legislativo
4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della realizzazione delle attività, di cui al precedente
art. 3, l'Associazione prevede, in conformita' alle leggi vigenti, l'inserimento degli obiettori di coscienza in servizio civile
mediante convenzione diretta con i competenti organi di Stato o
indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.
ART. 4
SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Chiunque può far parte dell'associazione
purchè sia laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
All'associazione si può aderire in qualità di socio effettivo.
I soci effettivi sono, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che
avendo presentato regolare domanda scritta, vengono ammessi con
delibera del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti a collaborare
al raggiungimento delle finalità dell'associazione
nelle forme previste dal presente statuto ed al versamento della
quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
Tutti i soci hanno pari diritti ed obblighi previsti dallo statuto.
Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
La qualifica di socio effettivo si perde oltre che per dimissione
o per morte anche per esclusione.
L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo
in caso di morosità, inosservanza del presente statuto
o dell'eventuale regolamento interno e in genere di comportamento
scorretto nei confronti dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può proporre, su delibera dell'assemblea
dei soci, a personalità che si sono distinte per impegno
sociale la qualifica di "socio benemerito". Esse non sono tenute
a versare la quota sociale.
ART. 5
PATRIMONIO E RISORSE
Le risorse economiche dell'Associazione sono destinate agli
obbiettivi di cui all'art. 3.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote annuali soci;
b) contributi degli associati;
c) contributi di privati non associati;
d) contributi dello Stato e di ogni altro ente o istituzione pubblica;
e) contributi di enti ed istituzioni private;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti dalle attività dell'Associazione.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che, a qualunque titolo, diverranno
di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci.
L'Associazione infine per svolgere la sua attività e
per specifici obiettivi, anche contingenti previa deliberazione
assembleare, potrà godere della sponsorizzazione da parte
di persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche o private,
enti e associazioni, sempre che dette sponsorizzazioni non condizionino
in alcun modo l'Associazione stessa.
ART. 6
DESTINAZIONE DEGLI UTILI
L'eventuale utile d'esercizio, derivante dallo svolgimento
delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse, deve essere destinato alla realizzazione delle attività statutarie
e di quelle direttamente connesse o integralmenle destinate al
fondo di riserva dell'Associazione.
E' in ogni caso vietata la distribuzione degli utili, degli
avanzi di gestione, dei fondi di riserva o di capitale, ai soci,
sia in maniera diretta sia indiretta, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per Legge.
ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve
redigere il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio
precedente, unitamente ad una relazione sull'attività svolta
e da svolgere.
Il rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione, che ne costituisce parte integrante, deve essere approvato a
norma dell'art. 9 del presente statuto, esso è pubblico
ed è disponibile per la consultazione dei soci che ne facciano
richiesta.
ART. 8
ORGANI
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 9
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci effettivi
ed è sovrana. Essa può essere sia ordinaria sia straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno
per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
All'assemblea dei Soci, oltre all'approvazione del
rendiconto compete:
- l'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio
del Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno
predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale adesione ad organismi federali
e/o consortili;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riguardanti la gestione
sociale che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre al suo
esame.
Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni
comportanti modifiche allo statuto o riguardanti lo scioglimento
dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la definizione
dei loro poteri.
L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione
da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni
prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere anche la data della
seconda convocazione. Tra la data fissata per la prima convocazione
e quella fissata per la seconda, deve esserci un intervallo di
non più di un'ora.
L'Assemblea ordinaria, così come quella straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando
interviene, anche per delega, almeno la metà più uno
dei soci che la compongono ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e le
devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in un libro
verbale che è pubblico e disponibile per la consultazione
dei soci che ne facciano richiesta.
Ogni socio ha un voto e può rappresentare, se munito di
delega scritta, non più di un socio.
ART. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari
di soci effettivi eletti dall'Assemblea. La loro elezione
è libera e tutti i soci godono delle condizioni di elegibilità,
purchè siano in regola con le quote associative. Il Consiglio
Direttivo dura in carica un anno.
Il Consiglio Direttivo coordina le attività dell'associazione
e ne cura l'amministrazione. Esso è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea
dei soci, dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:
1. predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre
all'assemblea dei soci;
2. predisporre la relazione annuale sull'attività svolta
e da svolgere;
3. stabilire la data dell'assemblea dei soci;
4. deliberare sulla domanda di ammissione ed esclusione dei soci;
5. fissare le quote sociali;
6. nominare al suo interno, su proposta del Presidente, le figure
del: Vicepresidente, Tesoriere, Segretario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi una volta ogni due mesi su
convocazione del Presidente dell'associazione che lo presiede.
Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il
Presidente lo riterrà opportuno o quando ne verrà fatta
richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte nel libro
dei verbali che è pubblico e può essere consultato
dai soci qualora ne facciano richiesta.
ART. 11
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione
e ne firma tutti gli atti. Egli è eletto dall'assemblea
dei soci a maggioranza assoluta dei votanti, e la sua elezione è libera. Tutti i soci godono delle condizioni di elegibilità,
purchè siano in regola con le quote associative.
Esso convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento o di assenza egli viene sostituito dal Vicepresidente.
ART. 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da un presidente e
da due componenti scelti tra i soci eletti dall'assemblea
a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta sia necessario
il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello
statuto. Esso giudicherà "ex bono et aequo", senza
formalità e in modo inappellabile.
ART. 13
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.
L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione verrà devoluto
in favore di altri enti o associazioni aventi finalità analoghe
individuate, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della 123 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si rinvia alla normativa vigente sugli enti non commerciali di
tipo associativo.
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