AMIF - Associazione Medici in formazione di Palermo

 

Confederata a FEDERSPECIALIZZANDI

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Chi Siamo

 

 

Presidente

Dott. Sergio Perconti (Medicina Generale)

 

Vicepresidente

Dott. Giovanni Gentile (Radiologia)

Segretario

Dott. Alberto La Mantia (Oculistica)

Tesoriere

Dott. Giuseppe Maniaci (Radiologia)



Consiglieri

Dott. Dario Buccheri (Cardiologia) (Segretario Nazionale Federspecializzandi)

Dott. Giuseppe Antista (Geriatria) (Webmaster)

Dott. Salvatore Marasà (Anatomia Patologica)

Dott. Giovanni Candela (Anestesia e Rianimazione)

Dott. Giuseppe Miceli (Oculistica)

Dott.ssa Daniela D'Angelo (Geriatria)

Dott.ssa Eugenia Di Stefano (Medicina Legale)

 

Federspecialista

Dott. Gigi Tramonte

(Medicina Generale e Specialista in Dermatologia)

Coordinatore Regionale Sezione FIMMG Formazione Sicilia

 

Referente Locale Futuri Specializzandi A.A. 2011-2012

Dott. Fabio Fazzari

 

 


 

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE


ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita con sede in Via del Vespro n. 137 presso l'Istituto di Biochimica (accanto Medicina Legale), un'associazione culturale denominata "A.M.I.F. Associazione Medici in Formazione". L’associazione avra' durata illimitata. La sede potra' essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potra' anche deliberare l'apertura di sedi secondarie.


ART. 2

FINALITA' E SCOPI

L'associazione "A.M.I.F. Associazione Medici in Formazione"
è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ed è regolata dalle vigenti norme previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Essa si propone di:

a) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale;
b) promuovere l'incontro, la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti scientifico-culturali con Istituti e Società Scientifiche e con ogni altro Ente o Associazione impegnato nella tutela della professione medica e della Salute dei cittadini;
c) tutelare i diritti lavorativi e professionali dei medici specializzandi svolgendo funzioni di riferimento e, all'occorrenza, di controparte alle Università, alla Regione, ai Ministeri della Salute e dell'Università, nonchè a tutti gli altri Organi competenti preposti;
d) promuovere l'integrazione fra il sistema formativo del medico e la società;
e) promuovere programmi ed iniziative culturali e ludiche volte a rinsaldare lo spirito corporativo, l'aggiornamento scientifico e professionale e la solidarietà all'altro, fondamento del Sapere medico;
f) supportare e promuovere le attività scientifiche, culturali, sportive, sociali ed economiche dell'Università;
g) promuovere le attività ludiche, ricreative, aggregative con finalità benefiche;
h) promuovere ogni iniziativa atta alla realizzazione di uno sviluppo sociale vincolato ai valori della solidarietà e della promozione umana;
i) diffondere l'idea dell'associazionismo e rafforzare il movimento.

Per favorire il raggiungimento delle suddette finalità, l'associazione si propone di promuovere inziative sociali, culturali e sportive quali:

1) produrre e divulgare materiale informativo (giornali, bollettini, riviste, audiovisivi etc.) e gestire ogni altra iniziativa editoriale;
2) gestire servizi di informazione, orientamento scolastico e professionale, di tutorato ai laureati e agli studenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3) promuovere e organizzare incontri e scambi internazionali tra laureati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia;
4) gestire direttamente campi di lavoro internazionali;
5) organizzare corsi di formazione, incontri, conferenze, seminari, trasmissioni radiofoniche e televisive, ed ogni altra manifestazione scientifica e culturale che risulti idonea al raggiungimento delle finalità associative;
6) raccogliere fondi, donazioni, contributi da soci, da enti privati, pubblici, religiosi e da singole persone;
7) svolgere attività in regime di convenzione o accreditamento con le amministrazioni pubbliche;
8) cooperare con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche sia private che perseguano finalità analoghe o che comunque siano in sintonia con le finalità dell'associazione;
9) ogni altra attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti dei soci e partecipanti nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
10) ogni altra attività ai sensi della normativa vigente sugli enti non commerciali.

 

ART. 3

Per conseguire gli obbiettivi indicati nell'art. 2, l'Associazione potrà presentare progetti, richiedere contributi, partecipare ad appalti, gare, trattative private, stipulare convenzioni e/o concludere accordi con gli Enti locali (Comuni, Comunità Montane, Provincie), con Regioni Italiane, con Enti di sviluppo, Enti Non Commerciali, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), Consorzi, Gruppi professionali, Centri di ricerca e Università locali, nazionali ed estere, consulenti esterni.
Per il suo funzionamento, l'Associazione si avvale, promovendolo, dell'impegno lavorativo, anche volontario, dei propri soci. Essa potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti, attarverso l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione occasionale, o di lavoro subordinato. I rapporti patrimoniali, derivanti da tali collaborazioni e prestazioni, soggiacciono alla normativa di cui al capo II del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della realizzazione delle attività, di cui al precedente art. 3, l'Associazione prevede, in conformita' alle leggi vigenti, l'inserimento degli obiettori di coscienza in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi di Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

 

ART. 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Chiunque può far parte dell'associazione purchè sia laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
All'associazione si può aderire in qualità di socio effettivo.
I soci effettivi sono, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che avendo presentato regolare domanda scritta, vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti a collaborare al raggiungimento delle finalità dell'associazione nelle forme previste dal presente statuto ed al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci hanno pari diritti ed obblighi previsti dallo statuto.
Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
La qualifica di socio effettivo si perde oltre che per dimissione o per morte anche per esclusione.
L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, inosservanza del presente statuto o dell'eventuale regolamento interno e in genere di comportamento scorretto nei confronti dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo può proporre, su delibera dell'assemblea dei soci, a personalità che si sono distinte per impegno sociale la qualifica di "socio benemerito". Esse non sono tenute a versare la quota sociale.

 

ART. 5

PATRIMONIO E RISORSE

Le risorse economiche dell'Associazione sono destinate agli obbiettivi di cui all'art. 3.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote annuali soci;
b) contributi degli associati;
c) contributi di privati non associati;
d) contributi dello Stato e di ogni altro ente o istituzione pubblica;
e) contributi di enti ed istituzioni private;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti dalle attività dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che, a qualunque titolo, diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilanci.

L'Associazione infine per svolgere la sua attività e per specifici obiettivi, anche contingenti previa deliberazione assembleare, potrà godere della sponsorizzazione da parte di persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche o private, enti e associazioni, sempre che dette sponsorizzazioni non condizionino in alcun modo l'Associazione stessa.

 

ART. 6

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'eventuale utile d'esercizio, derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse, deve essere destinato alla realizzazione delle attività statutarie e di quelle direttamente connesse o integralmenle destinate al fondo di riserva dell'Associazione.
E' in ogni caso vietata la distribuzione degli utili, degli avanzi di gestione, dei fondi di riserva o di capitale, ai soci, sia in maniera diretta sia indiretta, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

 

ART. 7

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e da svolgere.
Il rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione, che ne costituisce parte integrante, deve essere approvato a norma dell'art. 9 del presente statuto, esso è pubblico ed è disponibile per la consultazione dei soci che ne facciano richiesta.

 

ART. 8

ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri.

 

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci effettivi ed è sovrana. Essa può essere sia ordinaria sia straordinaria.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
All'assemblea dei Soci, oltre all'approvazione del rendiconto compete:

- l'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio del Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'eventuale adesione ad organismi federali e/o consortili;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riguardanti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo vorrà sottoporre al suo esame.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto o riguardanti lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la definizione dei loro poteri.
L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere anche la data della seconda convocazione. Tra la data fissata per la prima convocazione e quella fissata per la seconda, deve esserci un intervallo di non più di un'ora.
L'Assemblea ordinaria, così come quella straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci che la compongono ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e le devoluzioni del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in un libro verbale che è pubblico e disponibile per la consultazione dei soci che ne facciano richiesta.
Ogni socio ha un voto e può rappresentare, se munito di delega scritta, non più di un socio.

 

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci effettivi eletti dall'Assemblea. La loro elezione è libera e tutti i soci godono delle condizioni di elegibilità, purchè siano in regola con le quote associative. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno.
Il Consiglio Direttivo coordina le attività dell'associazione e ne cura l'amministrazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dei soci, dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

1. predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci;
2. predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e da svolgere;
3. stabilire la data dell'assemblea dei soci;
4. deliberare sulla domanda di ammissione ed esclusione dei soci;
5. fissare le quote sociali;
6. nominare al suo interno, su proposta del Presidente, le figure del: Vicepresidente, Tesoriere, Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente dell'associazione che lo presiede. Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne verrà fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte nel libro dei verbali che è pubblico e può essere consultato dai soci qualora ne facciano richiesta.

 

ART. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma tutti gli atti. Egli è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei votanti, e la sua elezione è libera. Tutti i soci godono delle condizioni di elegibilità, purchè siano in regola con le quote associative.
Esso convoca e presiede sia l'Assemblea sia il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di assenza egli viene sostituito dal Vicepresidente.

 

ART. 12

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un presidente e da due componenti scelti tra i soci eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto. Esso giudicherà "ex bono et aequo", senza formalità e in modo inappellabile.

 

ART. 13

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione verrà devoluto in favore di altri enti o associazioni aventi finalità analoghe individuate, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della 123 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente sugli enti non commerciali di tipo associativo.

 

 

 

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